Valutazione integrata del rischio sismico

Il D.Lgs. 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del datore di lavoro, nell’Art. 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

La necessità di un supplemento di valutazione emerge per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nell’Art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” che al comma 3 recita:

  1. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … a seguito di infortuni significativi…. A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato… nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Certamente gli infortuni mortali accaduti a seguito di un sisma, non ultimo in ambito lavorativo il già citato sisma dell’Emilia del 2012, sono eventi di una gravità tale da rientrare a tutti gli effetti in un piano di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio sismico deve partire dalla conoscenza della relazione di base:

Rischio sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

La pericolosità è funzione della frequenza e dell’energia associate a un terremoto che ha una certa probabilità di manifestarsi. La pericolosità è tanto più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità d’intervallo di tempo considerato (detto periodo di ritorno) ed è rappresentato con la mappa di pericolosità sismica.

La vulnerabilità rappresenta la predisposizione di una costruzione a essere danneggiata e dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno i danni a parità terremoto.

L’esposizione identifica la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire danni economici o ai beni culturali, oltre a perdite di vite umane.

In definitiva si ottiene che la valutazione del rischio sismico coinvolge:

  • la pericolosità che è una caratteristica del sito in cui l’edificio è costruito;
  • la vulnerabilità è una caratteristica dell’edificio e della sua tecnica costruttiva;
  • l’esposizione è una caratteristica dell’attività svolta in quell’edificio.

L’esposizione identifica la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire danni economici o ai beni culturali, oltre a perdite di vite umane.

Il percorso proposto alle aziende prevede una valutazione del rischio sismico che coinvolga sia gli elementi strutturali che quelli non strutturali (comprese per esempio le scaffalature).

In seguito si può passare alla pianificazione delle misure di miglioramento e di aggiornamento del piano di emergenza per scenario sismico.